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Provvedimenti anticrisi, proroghe e missioni internazionali

crisi_finanziaria1E’ in vigore dal primo luglio il decreto-legge contenente nuove misure anticrisi approvato dal Consiglio dei ministri del 26 giugno scorso. Il provvedimento prevede disposizioni di natura diversa, finalizzate al contrasto dell’attuale criticità della congiuntura economica.

Un decreto di “spinta all’economia” l’ha definito il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al termine della riunione. “Il decreto va nella direzione di risolvere la crisi, mette le imprese italiane e tutto il sistema produttivo – manifatturiero e dei servizi – nelle condizioni migliori per agganciare la crisi” ha dichiarato Berlusconi, spiegando che i punti più importanti del decreto “primo, aiuta le imprese che investono in macchinari, secondo, aiuta le aziende che non riducono gli organici, terzo, salda una parte del debito delle pubbliche amministrazioni verso chi ha fornito beni e servizi”.

Schematicamente, il decreto legge si divide in due parti, una prima parte contenente interventi anticrisi ed antielusivi di sostegno all’economia reale e una seconda parte relativa a norme di bilancio pubblico, proroghe di termini tra cui la partecipazione italiana a missioni di pace all’estero.

In sintesi, il pacchetto di norme riguardanti lavoro e salute contenuto nel decreto:
- rientro anticipato dei lavoratori cassaintegrati,
- erogazione anticipata in un’unica soluzione dei sussidi per finalità di auto-impiego,
- rafforzamento dei contratti di solidarietà,
- assunzione agevolata dei cassaintegrati,
- possibilità per i lavoratori cassaintegrati di lavori brevi pagati attraverso voucher,
- semplificazione delle procedure e velocizzazione dei tempi di concessione delle prestazioni di invalidità civile, nonché delle dichiarazioni richieste ai pensionati ai fini del mantenimento delle prestazioni previdenziali,
- abolizione del ticket sulla medicina specialistica,
- specifici interventi per le Regioni in grave stato di disavanzo.

Il decreto legge prevede anche interventi di contenimento della spesa pubblica con riguardo alle assunzioni, interventi sul costo delle commissioni bancarie, riduzione dei costi dell’energia per imprese e famiglie, misure per lo sblocco degli investimenti privati, per la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, per l’accelerazione dell’ammortamento dei beni strumentali d’impresa, per l’incremento delle compensazioni dei crediti fiscali.

Sono previste infine misure per garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a fronte di somministrazioni, forniture ed appalti.

Il decreto inasprisce ulteriormente la lotta all’evasione ed all’elusione fiscale con misure di contrasto al fenomeno dei cosiddetti paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali internazionali nonché misure di potenziamento dell’attività di riscossione; il rilascio di concessioni in materia di giochi diviene soggetto a regolamentazione più rigorosa.

Sono previsti poi incisivi interventi di contrasto alle frodi in materia di invalidità nonché un tetto alla spesa farmaceutica. Viene potenziata l’operazione “strade sicure”, che prevede perlustrazioni, pattugliamento e vigilanza di luoghi particolarmente esposti e sensibili.

Redazione Internet – Governo

Premio di occupazione

Obiettivo del provvedimento: incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese.

Durata della misura: valida in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010.

In cosa consiste: i lavoratori in CIG, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

Cosa serve per far scattare la misura: specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Cosa guadagna il lavoratore: al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

Costo della misura: 20 milioni di euro per l’anno 2009 e 150 milioni di euro per l’anno 2010.

Procedura: le modalità attuative verranno date con decreto interministeriale, da emanarsi entro la fine di luglio 2009.

Detassazione utili reinvestiti in macchinari e potenziamento ammortizzatori sociali

Detassazione utili reinvestiti
E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.

L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

Ammortizzatori sociali
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010.

L’onere, derivante dall’incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l’anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

L’INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite.

Il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza.

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:

a) per il futuro:

1. le pubbliche amministrazioni adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;
2. al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Queste disposizioni non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti.
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza.

b) per il passato:

1. l’ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all’esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Commissioni bancarie

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E’ nulla ogni pattuizione contraria.

Per accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto. L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.

Queste disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Proroghe

Nel decreto legge sono state inserite anche alcune proroghe di termini:
- al 30 settembre 2009 la data limite per il riordino di enti ritenuti utili e la connessa soppressione degli altri (si tratta della cosiddetta manovra “taglia-enti” prevista dal decreto- legge n.112 dello scorso anno);
- al 31 dicembre 2009 il decorrere dell’efficacia delle nuove disposizioni in materia di servizi di noleggio con conducente previste dal decreto-legge n. 5 del 2009. Si tratta di una misura necessaria a consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente impegnato a rivedere l’intera disciplina in materia di servizio taxi e noleggio con conducente;
- al 31 dicembre 2009 l’esecuzione di sfratti per particolari categorie sociali (conduttori residenti in comuni ad alta tensione abitativa ed in comuni con più di 10.000 abitanti);
- al 31 dicembre 2009 il termine per l’emanazione del regolamento in materia di tariffa integrata ambientale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; la disposizione è motivata dall’opportunità che il passaggio autonomo dei comuni dall’applicazione della TARSU alla TIA (tariffa integrata ambientale) avvenga non prima della conclusione dell’esercizio finanziario in corso per motivi di razionalità, coerenza e sostenibilità dei costi;
- al 30 giugno 2010 il termine previsto per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di imprese s.p.a.;
- al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento antincendi.

Esclusivamente e specificamente per la regione Abruzzo ed al fine di consentire una graduale ripresa della normalità della vita economica sono prorogati:
- di sei mesi i termini per le imprese previsti dal Codice della proprietà industriale;
- al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fonte: comunicato Consiglio dei ministri

Decreto legge n.78 – 1 luglio 2009

Luglio 7, 2009 - Pubblicato da gliceriotaurisano | Attualità | , , , , | Ancora nessun commento.

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